L’episodio della Kiss Cam al concerto dei Coldplay che ha coinvolto il CEO Andy Byron e la Chief People Officer Kristin Cabot della startup tecnologica Astronomer, ha riacceso il dibattito su privacy, consenso e responsabilità nell’era dei social

Riprese realizzate in luoghi pubblici, amplificate dalla viralità digitale, possono produrre conseguenze personali, professionali e reputazionali molto gravi per le persone coinvolte. In questo contesto, risulta fondamentale orientarsi nel quadro normativo italiano ed europeo per distinguere i confini tra legittimità delle riprese e tutela del diritto all’immagine.

Secondo la normativa italiana e il GDPR europeo, in luoghi pubblici non sussiste una ragionevole aspettativa di privacy per le persone presenti; pertanto, è consentito filmare o fotografare soggetti riconoscibili in eventi pubblici. Tuttavia, la diffusione di tali immagini senza consenso è soggetta a restrizioni, in particolare se comporta esposizione mediatica o pregiudizio alla dignità personale.

Il 16 luglio 2025, durante un concerto dei Coldplay al Gillette Stadium (Boston), la Kiss Cam ha inquadrato Andy Byron e Kristin Cabot in un momento imbarazzante. Lo scherzo live di Chris Martin – «O hanno una relazione o sono semplicemente molto timidi» – ha amplificato l’esposizione mediatica. L’immagine è stata rapidamente condivisa su TikTok, X e Reddit, scatenando meme, commenti ironici, identificazione pubblica e conseguenti dimissioni dei dirigenti.

Vediamo se, secondo la legge italiana, il circo mediatico che si è scatenato attorno a quell’episodio è legale oppure no.

Secondo il Codice civile (art. 10 c.c.) e le leggi sul diritto d’autore (artt. 96-97), la diffusione dell’immagine di una persona riconoscibile richiede il suo consenso, salvo eccezioni di interesse pubblico o finalità giornalistica. Anche in contesti pubblici, la semplice ripresa non autorizza automaticamente la pubblicazione o condivisione virale degli scatti.

Anche in assenza di intenti diffamatori, la diffusione non autorizzata può generare danno non patrimoniale, reputazionale ed emotivo. In questo caso, Andy Byron ha incassato l’immediata reazione mediatica, l’indagine interna orchestrata da Astronomer e le dimissioni pubbliche sia sua che di Cabot.

Nonostante la viralità, però, esperti legali considerano poco probabile una causa risarcitoria efficace nei confronti degli organizzatori o dei Coldplay stessi, dal momento che il consenso implicito è stato ottenuto tramite le clausole contrattuali legate alla partecipazione all’evento.

Quali raccomandazione per le imprese?

Le imprese dovrebbero prevedere iniziative di social listening per monitorare tempestivamente contenuti lesivi, formare i propri dipendenti sui limiti della condivisione di immagini di terzi e implementare policy interne rigorose sull’uso dei social. È utile prevedere prassi di risposta immediata per gestire crisi reputazionali legate alla privacy.

In caso di violazione, si raccomanda di avviare tempestivamente azioni su base civile o penale e procedere con le segnalazioni alle piattaforme digitali coinvolte.Il diritto all’immagine resta una componente fondamentale del diritto alla persona, garantita anche nel contesto digitale, dove la viralità può amplificare la portata delle trasgressioni.

Sono eventi come il caso Astronomer a ricordarci che l’esposizione involontaria può trasformarsi in un’umiliazione pubblica, con conseguenze professionali e personali rilevanti. Le imprese e i privati devono attrezzarsi per prevenire e gestire tali situazioni con consapevolezza normativa, prontezza operativa e cultura della responsabilità digitale.

Articolo a cura di Matteo Marcheggiani