Promuovere l’occupazione, ridurre i divari territoriali, sostenere il tessuto produttivo. È lo scopo dell’incentivo per le aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35, disoccupati di lungo periodo.

Sono 600 i milioni di euro, ancora per due anni, per rafforzare l’occupazione abruzzese. Si tratta del Bonus ZES che Tiziana Magnacca e il suo assessorato regionale alle Attività produttive ha presentato a fine febbraio, in linea con Giorgia Meloni e Marina Calderone, ministro per il Lavoro e le Politiche sociali (come ci racconta nell’intervista dedicatale, nel numero 30 di Abruzzo Economia).

Qualche dettaglio: finanziato con una cifra di 591,4 milioni di euro il bonus rientra nel Programma Nazionale giovani, donne e lavoro, fino al 2027. ll beneficio consiste in un’esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un periodo di ventiquattro mesi.

A chi spetta il Bonus ZES: requisiti per accedere all’incentivo

Questa misura è messa a disposizione di quei datori di lavoro privati, (con un massimo di 10 dipendenti e nessun licenziamento per giustificato motivo nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione) che intendano assumere personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, over 35, disoccupati da almeno 2 anni, per 650 euro mensili.

La richiesta di attivazione sarà telematica e indirizzata all’Inps (secondo modalità e tempi  che saranno stabiliti e comunicati in una prossima circolare), dove si indicherà il tipo di contratto, la retribuzione media mensile, la sede di lavoro, dati che poi l’Inps stesso provvederà a verificare.

Compatibilità del Bonus ZES con altre agevolazioni fiscali

Il bonus ZES non è cumulabile con altre agevolazioni, ma è compatibile con la maxi-deduzione introdotta con la riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023). Pubblicato lo scorso 21 febbraio il Bonus Zes – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – di cui fanno parte Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna – è una misura finalizzata a incentivare l’occupazione nelle aree del Sud Italia, caratterizzate da difficoltà economiche e sociali, attraverso un beneficio economico per i datori di lavoro privati.

Cosa significa ZES: Zona Economica Speciale e vantaggi per le imprese

«Con il termine ZES si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell’impresa» (Fonte: camera.it Dossier del 26 giugno 2024 dal titolo “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”).

La norma si inserisce dunque nel quadro delle politiche di coesione territoriale e di rilancio delle economie locali, in conformità con l’Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea.

Il quadro normativo del Bonus ZES: fondi, coesione e ripartizione territoriale

Il quadro normativo di riferimento, oltre all’articolo 24 del Decreto Coesione, è delimitato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che, congiuntamente ai Fondi strutturali europei «è lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nell’FSC sono stanziate le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate al riequilibrio economico, sociale e territoriale.

Le risorse sono destinate al territorio nazionale secondo la chiave di riparto che ne assegna l’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e il restante 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari».

«Per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Fondo è stato complessivamente rifinanziato per 75,8 miliardi di euro. In base alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/2023, gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono attuati attraverso il nuovo strumento dell’Accordo per la coesione, da definirsi tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato ovvero tra il Ministro e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Attualmente (al 25 marzo 2024) risultano approvati 13 Accordi con le Regioni e 2 Accordi con le province autonome» 
(Fonte camera.it  Dossier del 26 giugno 2024 dal titolo “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”).

Scenario controfattuale e calcolo dei risparmi energetici

In questo caso si parla di scenario controfattuale. L’impresa in questione, dovrà, quindi, individuare rispetto a ciascun nuovo bene strumentale 4.0, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato comunitario nei cinque anni precedenti alla data di inizio del progetto di innovazione. Una volta individuati tali beni occorrerà calcolare la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento. «È fondamentale supportare le aziende, vedere caso per caso quali indicatori servono per calcolare i consumi di energia su un periodo definito per poi verificarne la riduzione dei consumi grazie agli interventi realizzati».

Controlli e monitoraggio sull’uso del Bonus ZES

Per garantire il corretto utilizzo delle risorse stanziate saranno messi a punto meccanismi di controllo e sanzioni, in collaborazione con l‘Ispettorato Nazionale del Lavoro.  

Il Sistema nazionale di monitoraggio è gestito dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Sistema, come previsto nell’Accordo di Partenariato, risulta funzionale a un monitoraggio accentrato dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari, inclusi quelli finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione, e rappresenta a livello nazionale la fonte dati di riferimento per le elaborazioni richieste nei diversi rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei Programmi operativi nei confronti della Commissione europea.

Articolo a cura di Federica Fusco